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Hai subito un intervento di chirurgia estetica e ti è rimasta una cicatrice evidente, irregolare o diversa da quella che ti aspettavi? Ti stai chiedendo se puoi chiedere un risarcimento danni per una cicatrice dopo un intervento chirurgico?

In determinate circostanze, una cicatrice conseguente a un intervento di chirurgia estetica può costituire un danno estetico risarcibile. Per stabilire se esistono i presupposti per ottenere un risarcimento, tuttavia, è necessario verificare come è stata eseguita l’operazione, quali informazioni sono state fornite prima dell’intervento e se l’esito cicatriziale sia riconducibile a un errore medico o ad altre condotte rilevanti sotto il profilo della responsabilità sanitaria.

Vediamo quando è possibile agire, quali danni si possono chiedere, come si calcola il risarcimento e quali elementi occorre valutare.

Quando una cicatrice dopo un intervento di chirurgia estetica è risarcibile?

La presenza di una cicatrice non comporta automaticamente il diritto al risarcimento.

Ogni intervento chirurgico può comportare la formazione di cicatrici e non sempre un esito estetico insoddisfacente è conseguenza di un errore del medico.

La situazione cambia quando la cicatrice è riconducibile, ad esempio, a un’esecuzione tecnicamente non corretta dell’intervento, a una gestione inadeguata del decorso postoperatorio oppure a una violazione degli obblighi di informazione e acquisizione del consenso informato, purché ne ricorrano i presupposti giuridici e il relativo nesso causale con il danno lamentato.

Occorre quindi distinguere tra una cicatrice fisiologica, compatibile con il tipo di intervento e con le caratteristiche individuali del paziente, e un esito cicatriziale che possa essere indicativo di una condotta professionalmente censurabile o di un danno conseguente a un’informazione inadeguata.

La valutazione richiede un esame della documentazione clinica e, quando necessario, una consulenza medico-legale specialistica.

Cicatrice antiestetica dopo un intervento: quali danni possono essere risarciti?

Quando sussistono i presupposti della responsabilità sanitaria, il risarcimento può riguardare diverse conseguenze pregiudizievoli.

Danno estetico da cicatrice

Una cicatrice visibile, retraente, irregolare o particolarmente evidente può determinare un’alterazione dell’aspetto fisico.

La sua rilevanza deve essere valutata in relazione alla localizzazione, alle dimensioni, alle caratteristiche e alla permanenza dell’esito, oltre che alle concrete conseguenze sulla persona.

Il danno estetico viene normalmente considerato nell’ambito della valutazione medico-legale del danno alla persona e può incidere sulla quantificazione del danno biologico, senza comportare necessariamente una liquidazione autonoma.

 

Danno biologico

Se l’esito dell’intervento determina una lesione permanente o temporanea dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, può sussistere un danno biologico risarcibile.

La quantificazione richiede una valutazione medico-legale che consideri le caratteristiche della lesione e le sue conseguenze.

Conseguenze sulla vita personale e relazionale

Una cicatrice particolarmente evidente può incidere sulla sicurezza personale, sulle relazioni sociali e sulle abitudini quotidiane.

Queste conseguenze devono essere concretamente allegate e dimostrate. Non ogni disagio estetico dà automaticamente diritto a un’ulteriore voce di danno, distinta da quelle già riconosciute.

Spese mediche e interventi correttivi

Quando ne ricorrono i presupposti, possono essere risarcibili anche le spese mediche sostenute e quelle future ragionevolmente necessarie per trattare o correggere l’esito cicatriziale, purché siano documentate e causalmente riconducibili al danno.

Come si calcola il risarcimento del danno estetico da cicatrice

Non esiste un importo fisso per una cicatrice. Il punto di partenza è la valutazione del medico legale, che stima in punti percentuali la riduzione permanente dell’integrità psicofisica, tenendo conto anche della componente estetica dell’esito cicatriziale.

Per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, l’art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) prevede che il risarcimento sia liquidato sulla base delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private: le tabelle per le lesioni di lieve entità, fino a 9 punti, e la Tabella Unica Nazionale per le lesioni da 10 a 100 punti, approvata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

L’importo dipende quindi principalmente dai punti di invalidità riconosciuti e dall’età del danneggiato, a cui si aggiungono il danno da invalidità temporanea e le spese documentate. Il giudice può inoltre personalizzare la liquidazione quando la cicatrice incide in modo particolare sulla vita della persona, ad esempio per la sua localizzazione sul viso o per l’attività lavorativa svolta.

Per questo le tabelle e i calcolatori disponibili online possono offrire solo un’indicazione di massima: una stima attendibile richiede l’esame della documentazione clinica e una consulenza medico-legale sul caso concreto.

Il risultato estetico insoddisfacente è sempre colpa del chirurgo?

No. Questo è un aspetto fondamentale.

Il fatto che il risultato di un intervento di chirurgia estetica sia diverso da quello desiderato non dimostra, da solo, la responsabilità del chirurgo.

Occorre valutare le caratteristiche dell’intervento, le condizioni individuali del paziente, la correttezza della condotta professionale, i rischi concretamente prevedibili e le informazioni fornite prima dell’operazione.

Nella chirurgia estetica, inoltre, assume particolare importanza il consenso informato: il paziente deve essere adeguatamente informato sui rischi dell’intervento e sulle possibili conseguenze, comprese quelle relative alla cicatrizzazione quando pertinenti.

Il consenso, tuttavia, non esonera il professionista dalla responsabilità per eventuali errori nell’esecuzione dell’intervento o nella gestione delle cure.

Cosa dice la Cassazione sulla responsabilità del chirurgo estetico?

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema degli esiti cicatriziali e degli obblighi informativi del chirurgo plastico.

Con la sentenza della Cassazione civile n. 3046 dell’8 aprile 1997, la Corte ha sottolineato che gli obblighi di informazione del professionista devono essere valutati anche in relazione alla finalità dell’intervento: nella chirurgia diretta al miglioramento estetico, il paziente deve ricevere informazioni realistiche sulle possibilità di conseguire il risultato perseguito.

La pronuncia evidenzia l’importanza di valutare le caratteristiche concrete dell’intervento e le informazioni fornite al paziente, senza presumere che ogni esito cicatriziale indesiderato dimostri automaticamente una responsabilità medica.

La valutazione giuridica deve quindi tenere conto sia della correttezza della prestazione sanitaria sia dell’adempimento degli obblighi informativi.

Come chiedere il risarcimento per una cicatrice da chirurgia estetica?

Se ritieni di aver subito un danno a seguito di un intervento di chirurgia estetica, è importante ricostruire con precisione quanto accaduto.

In una prima fase è opportuno raccogliere:

  • la cartella clinica e la documentazione relativa all’intervento;
  • il consenso informato sottoscritto prima dell’operazione;
  • le fotografie che documentano l’evoluzione della cicatrice;
  • le visite e le relazioni dei medici che hanno valutato l’esito;
  • la documentazione delle spese sostenute per cure e trattamenti correttivi.

La documentazione dovrà essere esaminata per verificare se esistano elementi sufficienti a ipotizzare una responsabilità sanitaria e se sia necessario procedere a una valutazione medico-legale.

Prima di avviare un’azione risarcitoria, occorre inoltre considerare le regole applicabili alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria, le procedure previste dalla legge e i termini di prescrizione.

Avvocato per risarcimento danni da chirurgia estetica: quando rivolgersi a un professionista?

Quando una cicatrice compromette il risultato di un intervento estetico, comprendere se esistano i presupposti per un risarcimento richiede una valutazione che integri competenze giuridiche e medico-legali.

L’assistenza di un avvocato che si occupa di responsabilità sanitaria può aiutare a esaminare la documentazione, individuare gli eventuali profili di responsabilità, coordinare gli approfondimenti medico-legali e valutare le iniziative più appropriate per tutelare i diritti del paziente.

Ogni situazione deve essere esaminata individualmente: non esistono criteri automatici che consentano di stabilire il diritto al risarcimento sulla sola base dell’aspetto della cicatrice.

Hai una cicatrice dopo un intervento di chirurgia estetica?

Se hai subito un intervento di chirurgia estetica e l’esito cicatriziale ti sembra anomalo, particolarmente evidente o diverso da quanto ti era stato prospettato, può essere utile sottoporre il caso a una valutazione legale e medico-legale.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Laura Di Francia offre assistenza in materia di diritto cosmetico e medicale e nella valutazione delle possibili azioni risarcitorie per danni conseguenti a interventi chirurgici, con particolare attenzione agli esiti cicatriziali e al danno estetico.

L’obiettivo è verificare, sulla base della documentazione e delle circostanze concrete, se sussistano i presupposti per tutelare i diritti del paziente e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Puoi contattarci per una consulenza presso le sedi di Bologna e Milano.

Avv. Laura Di Francia – Responsabilità civile e risarcimento del danno.